L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto. Dall'entrata in vigore del T.U. n. 445/2000 le amministrazioni e gli uffici pubblici non possono più richiedere certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione: una richiesta in tal senso costituisce violazione dei diritti d'ufficio, con possibili azioni giudiziarie penali.
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NON TUTTI SANNO CHE:L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato ( compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie ), le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico ( compresi gli enti pubblici economici ).
Sono inoltre utilizzabili con le imprese che hanno in concessione servizi di pubblica utilità e di pubblica necessità ( ENEL, RAI, Poste, TELECOM, Ferrovie dello Stato … ).
I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Si può presentare l'autocertificazione anche ai privati ( ad esempio banche ed assicurazioni ), se questi decidono di accettarla. Infatti per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.