LICENZA ISTRUTTORI DI TIRO
Nell’ambito delle funzioni riconducibili alle Sezioni Tiro a segno Nazionale, l’attività di tiro viene svolta sotto la direzione dei Direttori ed Istruttori di tiro a segno. Per il rilascio della apposita Licenza, o per il rinnovo della stessa, attualmente provvedono gli uffici dell’Amministrazione Comunale (Polizia Locale) a cui sono state trasferite le competenze, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 112/98. Le domande devono essere presentate, in carta bollata, unitamente alla documentazione elencata nella modulistica presente allegata. La licenza ha validità triennale (Decreto Legge n. 5/2012) e prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo corredata della documentazione prevista nella modulistica.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 31 Legge 18 aprile 1975, n 110;
art 13 del D.Lgs. 9 febbraio 2012, n. 5;
art 13 del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza;
Unit� Organizzativa: Settore per la Sicurezza e la Mobilità - Servizio polizia locale
Responsabile Procedimento dell'Istruttoria
- Nome: Sabetta Anna Raffaela
- Recapito Telefonico: 0331488634
- Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it
Responsabile Provvedimento Finale
- Ufficio Competente: Settore per la Sicurezza e la Mobilità
- Responsabile: Ruggeri Daniele
- Recapito Telefonico: 0331488620
- Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it
Soggetto con Potere Sostitutivo
- Nome: Sandra D'Agostino
- Modalit� di Attivazione del Potere Sostitutivo: istanza scritta rivolta al soggetto investito del potere sostitutivo
- Termini assegnati per la conclusione del procedimento:
termine pari alla metà di quello originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, c. 9 ter, della L. 07/08/1990, n. 241
- Recapito Telefonico: 0331/471248
- Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it
Procedimento ad Istanza di Parte
Termini del Procedimento30 giorni
Dichiarazione Sostitutiva/Silenzio Assenso: No
Diritto all'IndennizzoL’Amministrazione, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, come specificatamente disposto dall’art. 2 bis, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241