REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Si comunica che dalla data odierna (21/03/2017) è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA, approvato con Delibera C.C. n. 104/2016. Si segnalano, in particolare, i seguenti articoli:
Art. 9 Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività
1) La segnalazione certificata di inizio attività è ricevibile, previo accertamento del possesso da parte dell’impresa richiedente dei seguenti requisiti:
a. possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 6 del presente regolamento;
b. idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
c. dimostrazione della disponibilità dei locali;
d. idoneità igienico-sanitaria dei locali e conformità delle attrezzature;
e. ogni altro atto amministrativo eventualmente necessario in presenza di specifiche e particolari circostanze;
f. accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.
Art. 13 Subentro nella titolarità dell’Impresa
1) Il subingresso nella attività di estetista è soggetta alla presentazione della SCIA per via telematica; il subentrante dovrà allegare:
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copia del certificato notarile attestante la cessione d’azienda;
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relazione tecnica su fac-simile;
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scheda 3 con i dati della persona o persone in possesso della qualificazione professionale e dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività;
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comunicazione del primo giorno di apertura dell’esercizio, unitamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico;
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copia documento d’identità del richiedente;
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partita IVA.
2) In caso di nomina del responsabile tecnico, è necessario che sia controfirmata per accettazione dallo stesso; della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti nel presente regolamento.
3) Il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione all’accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e L. R. n. 6/1989; salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell’ATS per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.