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Pubblicato il: 21/03/2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Si comunica che dalla data odierna (21/03/2017) è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA, approvato con Delibera C.C. n. 104/2016. Si segnalano, in particolare, i seguenti articoli:

Art. 9  Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività

1) La segnalazione certificata di inizio attività è ricevibile, previo accertamento del possesso da parte dell’impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a.     possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 6 del presente regolamento;
b.     idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
c.     dimostrazione della disponibilità dei locali;
d.     idoneità igienico-sanitaria dei locali e conformità delle attrezzature;
e.     ogni altro atto amministrativo eventualmente necessario in presenza di specifiche e particolari circostanze;

f.       accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e della L. R. n. 6/1989.

Art. 13  Subentro nella titolarità dell’Impresa

1) Il subingresso nella attività di estetista è soggetta alla presentazione della SCIA per via telematica; il subentrante dovrà allegare:

  1. copia del certificato notarile attestante la cessione d’azienda;
  2. relazione tecnica su fac-simile;
  3. scheda 3 con i dati della persona o persone in possesso della qualificazione professionale e dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività;
  4. comunicazione del primo giorno di apertura dell’esercizio, unitamente agli orari di apertura e chiusura al pubblico;
  5. copia documento d’identità del richiedente;
  6. partita IVA.

2) In caso di nomina del responsabile tecnico, è necessario che sia controfirmata per accettazione dallo stesso; della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti nel presente regolamento.

3) Il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione all’accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 320/2001 e L. R. n. 6/1989; salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell’ATS per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.