Con la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/5001, la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di sismica, stabilendo il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della L.R. 33/2015 e le modalità di attuazione del sistema informativo integrato di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. 33/2015.
Pertanto, per tutti gli interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione (art. 93 del D.P.R. 380/01), comprese le varianti d'opera, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4 vi è l'obbligo della presentazione della comunicazione di deposito, prima dell'inzio dei lavori.
La procedura di deposito o la richiesta di certificazione per sopraelevazione, che deve avvenire prima dell'avvio dei lavori, è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato in grado di eseguire la verifica formale degli elaborati, e specificatamente, della documentazione prodotta a supporto dell'istanza.
Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della "Denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.p.r. 380/01 (Denuncia Cementi armati e struttura metallica), se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purchè la documentazine a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.
Il deposito o la richiesta di certificazione per sopraelevazione va presentato dal commitente o da un suo delegato con procura speciale per via telematica sul portale MUTA (Modulo Unico di Trasmissione) di Regione Lombardia all'indirizzohttp://www.muta.servizirl/mutafe/html/indexe.jsp.
Tutte le relazioni dovranno essere presentate su supporto digitale e firmate con firma elettronica certificata, poichè il sistema informatico provvederà a confrontare i dati anagrafici dichiarati con quelli estratti dalla firma elettronica e rifiuterà le pratiche in cui non trova adeguata corrispondenza.
Si precisa che la realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio della certificazione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di avvio di del procedimento.