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Tipologie di Procedimento

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge n. 162/2014 i coniugi, in alternativa alla "vecchia" procedura, potranno concludere l'accordo di separazione o divorzio direttamente presso un avvocato o in Comune.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni
al comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
Per la trasmissione al Comune è stato predisposto dal Ministero dell'Interno un modello standard, disponibile negli allegati. La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica) dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento.


Unit� Organizzativa: Settore Affari Generali e al Cittadino - Stato Civile e Cimiteri

Responsabile Procedimento dell'Istruttoria
  • Nome: Priolo Antonino
  • Recapito Telefonico: 0331471218
  • Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it

Responsabile Provvedimento Finale
  • Ufficio Competente: Settore Affari Generali e al Cittadino- Stato Civile
  • Responsabile: Calabrese Ada
  • Recapito Telefonico: 0331471218
  • Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it

Soggetto con Potere Sostitutivo
  • Nome: D'Agostino Sandra
  • Modalit� di Attivazione del Potere Sostitutivo: Istanza scritta rivolta al soggetto investito del potere sostitutivo
  • Termini assegnati per la conclusione del procedimento:

    Termine pari alla metà di quello originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9ter, della Legge 07.08.1990, n. 241

  • Recapito Telefonico: 0331 471218
  • Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it

Procedimento ad Istanza di Parte
  • Uffici per Informazioni:

    Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile - piazza San Magno 9


    Telefono: 0331 471218; 0331 471229 - mail: ufficiostatocivile@legnano.org


    Orari di apertura: lunedi', martedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 8:30 alle ore 13:00 - giovedi' dalle ore 14:30 alle ore 18:45 - sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:15

  • Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it

Termini del Procedimento

Per il deposito degli accordi da parte degli avvocati, gli stessi verranno protocollati al momento e
trascritti nei 7 giorni successivi.
Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare un appuntamento per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo.


Dichiarazione Sostitutiva/Silenzio Assenso: S�


Diritto all'Indennizzo

L'Amministrazione, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, come specificatamente disposto dall'art. 2bis, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241.


Modalit� Pagamenti

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.